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Re: Sent Cons Stato Sez V n.870/07

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  Sujet:   Re: Sent Cons Stato Sez V n.870/07  
 De: edok...@tin.it (Eduard)
 Groupes: it.diritto
 Organisation: TIN.IT (http://www.tin.it)
 Date: 10. Oct 2008, 20:01:57
 References: 1 2
Che rapidità e precisione...!

Grazie tante Mario

EDO



"Mario" <Magicana@tuccghiko.net> ha scritto nel messaggio 
news:E6MHk.79561$Ca.20271@twister2.libero.it...
> On 10 Oct 2008 11:43:58 "Eduard" wrote:
>
>>qualcuno di voi ha per caso la sentenza in oggetto del Consiglio di Stato?
>>Sezione V^ n.870/2008 o 870/2007   comunque del giorno  20/11/2007.
>>La sentenza riguarda i pubblici spettacoli e la tutela del pubblico 
>>decoro.
>
> Ciao, Mario
>
> ----------------[inizia]----------------------------------------------------
> Reg.Sent. N.870/08 - n.8027 Reg.Ric. Anno 2001
>
> REPUBBLICA ITALIANA
> IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
> IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE
>
> Sezione Quinta
>
> ha pronunciato la seguente
>
> DECISIONE
>
> sul ricorso in appello n. 8027 del 2001, proposto dal Comune di Porto di
> Recanati, rappresentato e difeso dagli avv.ti  Sergio Del Vecchio e 
> Ranieri
> Felici, elettivamente domiciliato presso  il primo in Roma, viale Angelico 
> 38
>
> contro
>
> il sig. Marco Massaccesi, quale rappresentante della BRANDO s.r.l.,
> rappresentato e difeso dall'avv. Patrizia Niccolaini, elettivamente
> domiciliato presso l'avv. Costanza Acciai in Roma, via Filippo Corridoni 
> 7,
> e il Ministero dell'interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura 
> Generale
> dello Stato, nei cui uffici e` domiciliato per legge in Roma, via dei
> Portoghesi 12
>
> per la riforma
>
> della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche 26
> maggio 2001 n. 621, resa tra le parti.
>
> Visto il ricorso con i relativi allegati;
> Visti gli atti di costituzione in giudizio delle parti appellate come
> in epigrafe;
> Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
> Visti gli atti tutti della causa;
> Relatore alla pubblica udienza del 20 novembre 2007 il consigliere Marzio
> Branca,  e udito l'avv. A. Del Vecchio per delega di S. Del Vecchio,
> Niccolaini e Varone.
> Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
>
> FATTO
>
> Il sig. Marco Massaccesi, quale legale rappresentante della BRANDO s.r.l.,
> gerente un pubblico esercizio di discoteca, ha proposto dinanzi al TAR
> Marche tre ricorsi (nn.862 e 1000 del 1999 e n.970 del 2000) per
> l'annullamento:
> a) (ric. n. 862/99) del provvedimento in data 22.9.1999 n.137/99 con cui 
> il
> Sindaco di Porto Recanati ha ordinato l'immediata sospensione per mesi tre 
> di
> ogni e qualsiasi attivita` nel locale d'esercizio pubblico di cui al 
> numero
> civico 22 di Viale Europa;
> b) (ric. n. 1000/99) del provvedimento in data 4.10.1999 prot. n.15540, a
> firma del responsabile del Servizio Commercio del Comune di Porto 
> Recanati,
> avente ad oggetto oMancato accoglimento di istanza di rilascio licenza per 
> lo
> svolgimento dei trattenimenti danzantio
> - del provvedimento del Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Macerata 
> in
> data 7.10.1999 prot. n.14613, con il quale si comunica che il certificato 
> di
> prevenzione incendi rilasciato il 6.11.1998 alla societa` oNausicaao perde 
> la
> sua validita`;
> - del provvedimento in data 11.10.1999 n.147 con cui il Sindaco di Porto
> Recanati ha disposto la revoca dell'agibilita` dei locali relativa 
> all'attivita` di
> discoteca in Viale Europa n.22 ed ha sospeso, conseguentemente, 
> l'efficacia
> dell'autorizzazione per l'esercizio di attivita` di discoteca con annessa
> somministrazione di bevande rilasciata originariamente a favore della
> discoteca oIl Bagarinoo di Pappalardo Giovanni, dando atto che l'analoga
> attivita` in capo alla subentrata s.r.l. oBrandoo di Massaccesi Marco non 
> potra`
> essere autorizzata nei medesini locali fino a quando non saranno adempiute 
> le
> prescrizioni di cui al provvedimento del Comando Provinciale Vigili del
> Fuoco di Macerata in data 7.10.1999 prot. n.14613;
> c) (ric. n. 970/2000) del provvedimento 11.8.2000 n.104 con cui il Sindaco 
> di
> Porto Recanati ha ordinato la sospensione temporanea per complessivi 
> giorni
> 17, a decorrere dall'1.9.2000, delle licenze rilasciate al sig. Marco 
> Massaccesi,
> in qualita` di legale rappresentante della s.r.l. oBrandoo, per 
> l'esercizio
> dell'attivita` di somministrazione di bevande e lo svolgimento di 
> trattenimenti
> danzanti presso il locale d'uso pubblico denominato oTutta Tuao, ubicato 
> in
> Porto Recanati al Viale Europa n.22;
> - del provvedimento 1.9.2000 con cui il Sindaco di Porto Recanati ha 
> disposto
> l'archiviazione della procedura avviata dal verbale della Polizia di Stato
> 19.4.2000 n.112, ferma restando la validita` dell'ordinanza 11.8.2000 
> n.104;
> - di ogni atto presupposto, connesso e conseguente, e per la  condanna del
> Comune di Porto Recanati al risarcimento del danno arrecato dai
> provvedimenti impugnati.
> Il TAR Marche, riuniti i ricorsi, ha accolto il n. 862 del 1999 e il n. 
> 970 del
> 2000, e ha dichiarato improcedibile il ricorso n. 1000 del 1999.
> La sentenza inoltre ha affermato il diritto del ricorrente al risarcimento 
> del
> danno a carico del Comune di Porto di Recanati, dettando disposizioni per 
> la
> quantificazione dell'importo dovuto.
> Il Comune medesimo e` stato anche condannato alla rifusione delle spese di
> lite nella misura di L. 5.000.000.
> Il Comune di Porto di Recanati ha proposto appello chiedendo la riforma 
> della
> sentenza, previa sospensione dell'efficacia.
> Il sig. Massaccesi si e` costituito in giudizio per resistere al gravame, 
> ed ha
> proposto altresi` appello incidentale avverso la declaratoria di 
> improcedibilita`
> del ricorso n. 1000 del 1999 e le modalita` stabilite per la 
> quantificazione del
> risarcimento del danno.
> Si e` costituito in giudizio il Ministero dell'interno per resistere 
> all'appello
> incidentale.
> Con ordinanza 28 agosto 2001 n. 4914 la Sezione ha accolto la domanda
> cautelare avanzata dal Comune.
> Alla pubblica udienza del 2007 la causa e` stata trattenuta in decisione.
>
> DIRITTO
>
> Come riferito nel cenno dei fatti, l'appello del Comune di Porto di 
> Recanati e`
> volto alla riforma della sentenza con la quale il TAR delle Marche ha
> annullato due distinti provvedimenti sindacali di sospensione 
> dell'attivita` a
> carico del soggetto gestore della discoteca sita nel territorio del detto 
> Comune
> viale Europa 22, in applicazione dell'art.100 del R.D. 18 giugno 1931, 
> n.773,
> a norma del quale il Questore (ora il Sindaco, sotto la vigilanza del 
> Prefetto,
> ex art.19 del D.P.R. 24 luglio 1977, n.616) puo` sospendere la licenza di 
> un
> esercizio che costituisca, fra l'altro, oun pericolo per l'ordine 
> pubblico,
> per la moralita` pubblica e il buon costume o per la sicurezza dei 
> cittadinio.
> Secondo i primi giudici il Comune si sarebbe erroneamente fondato, quanto 
> al
> primo provvedimento, sull'accertamento effettuato, a seguito di 
> sopralluogo
> nel locale, in data 20.9.1999 dal Nucleo Operativo e Radiomobile della
> Compagnia di Civitanova Marche dell'Arma dei Carabinieri, dovendo
> escludersi che quanto accertato dai Carabinieri costituisse un gravissimo
> pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica, in una zona ad alta 
> densita`
> abitativa.
> Il TAR ha cosi` motivato:
> -In disparte la questione della correttezza della definizione della zona
> come oad alta densita` abitativao, il Collegio considera che dalla citata
> segnalazione dei Carabinieri si evince soltanto che all'interno del locale 
> si
> esibivano cubiste in costume, mentre non e` affatto affermato un
> coinvolgimento attivo degli avventori nello spettacolo, e tantomeno e` 
> stato
> acclarato che in una sala prive` si poteva assistere a spettacoli a luci 
> rosse.
> Ben vero che nella suddetta segnalazione si afferma anche che alcune
> cubiste venivano opalpateo dagli avventori; peraltro, in mancanza di
> qualsiasi specificazione in merito alla natura di tali palpeggiamenti (nel
> verbale dei Carabinieri non si precisa, infatti, se si trattasse di 
> toccamenti
> direttamente attinenti alla sfera sessuale o comunque costituenti atti 
> osceni;
> tanto deve pero` escludersi anche alla luce del decreto d'archiviazione 
> emesso
> dal G.I.P. presso il Tribunale di Macerata in data 30.5.2000, relativo 
> anche
> ai fatti oggetto della segnalazione del 20.9.1999) non puo` affermarsi che 
> gli
> stessi integrassero atti contrari alla pubblica decenza.
> Alla luce di quanto sopra, e avuto riguardo alla circostanza che nel 
> locale
> non era consentito l'accesso ai minori di diciotto anni, ritiene il 
> Tribunale che
> le attivita` accertate dai Carabinieri nella suddetta segnalazione non 
> potessero
> integrare un pericolo per l'ordine pubblico, per la moralita` pubblica e 
> il buon
> costume o per la sicurezza dei cittadini, ai sensi dell'art.100 del R.D. 
> 18
> giugno 1931, n.773, sicche` l'atto impugnato e` da valutare illegittimo 
> anche
> sotto tale profilo.
> Anche nei confronti del secondo periodo di sospensione il TAR ha ritenuto
> fondate ed assorbenti le censure di violazione e falsa applicazione 
> dell'art.100
> del R.D. 18 giu-gno 1931, n.773 e d'eccesso di potere per inesistenza 
> assoluta
> dei presupposti, cosi` motivando:
> -Gli atti impugnati sono fondati sull'accertamento effettuato dalla 
> Polizia
> Giudiziaria di Macerata, di cui al verbale prot.n.112/00 del 19.4.2000; 
> sulla
> base di tale verbale il Sindaco di Porto Recanati ha ritenuto che quanto
> acclarato dalla Polizia Giudiziaria integrasse un grave pericolo per la
> moralita` pubblica, in ragione dello svolgimento di uno spettacolo erotico
> denominato olesbo showo e della circostanza che nel corso dell'esibizione 
> di
> alcune ballerine gli spettatori inserivano nel perizoma delle medesime 
> fac-
> simili di monete o... che consentono un toccamento anomalo dell'artista e
> comunque un rapporto non consentito fra lo spettatore e la ballerina in
> quanto il perizoma non costituisce una protezione dall'invadenza dello
> spettatore nel momento in cui colloca in esso la monetao.
> 4.1.- In disparte la considerazione u di per se` non decisiva u che il
> procedimento penale instaurato a seguito del suddetto verbale (per il 
> reato di
> cui all'art.528 c.p.) e` stato archiviato con decreto del G.I.P. presso il
> Tribunale di Macerata in data 30.5.2000, osserva il Collegio che i
> provvedimenti impugnati sono viziati da un evidente travisamento dei
> presupposti di fatto, poiche` il Sindaco ritiene accertate (e pone a base 
> della
> misura sanzionatoria assunta) circostanze che non risultano verificate 
> dalla
> Polizia Giudiziaria.
> Nel verbale della P.G. ci si limita infatti ad affermare che le ballerine
> consentivano agli avventori d'infilare nel perizoma delle banconote (e non
> delle monete; la differenza non e` irrilevante) fac-simile da un dollaro,
> senza fare alcuna menzione di toccamenti anomali; il Sindaco perviene, 
> invece,
> all'autonoma e personale deduzione che l'inse-rimento della moneta (recte:
> della banconota) consente oun toccamento anomalo dell'artista e comunque
> un rapporto non consentito fra lo spettatore e la ballerina in quanto il
> perizoma non costituisce una protezione dall'invadenza dello spettatore, 
> nel
> momento in cui colloca in esso la monetao.
> 4.2.- In secondo luogo (e senza volersi sostituire all'Autorita` 
> amministrativa
> nella valutazione delle circostanze di fatto, ma limitandosi al controllo 
> che
> tale valutazione non sia irragionevole od inficiata da vizi logici) 
> ritiene il
> Collegio che quanto accertato dalla Polizia Giudiziaria non possa 
> costituire,
> ictu oculi, uno spettacolo osceno o contrario alla pubblica decenza e 
> quindi
> non possa arrecare pregiudizio al buon costume ed alla moralita` pubblica, 
> ai
> sensi dell'art.100 del R.D. n.773 del 1931.
> Come infatti insegna la Suprema Corte (Cass.Pen., sez.III, 19 ottobre
> 1985, Staller) ai fini dell'indagine sul comune sentimento del pudore 
> assume
> rilevanza il pensare e sentire dell'intera comunita` nazionale; e la 
> recente
> evoluzione del costume nel nostro Paese considera del tutto normale che
> ragazze succintamente vestite si esibiscano nelle discoteche e che in 
> molti
> locali vengono eseguite danze di tipo erotico (olap-danceo, olesbo-showo,
> ecc.) e giochi sul tipo di quello in argomento, avente ad oggetto 
> l'inserimento
> di fac-simili di banconote nello slip o perizoma delle ballerine, i quali
> possono essere veduti da tutti persino in televisione (per non parlare 
> delle
> scene di nudo anche integrale e dei rapporti sessuali che vengono
> continuamente propinati agli spettatori con il mezzo televisivo, anche in 
> ore in
> cui possono assistervi i minori) senza che nessuna Autorita` giudiziaria o
> amministrativa abbia contestato alcunche`.
> In considerazione di quanto sopra, ed avuto riguardo alla circostanza che
> l'accesso nel locale era vietato ai minori di anni 18, il Collegio ritiene 
> che i
> fatti accertati dalla Polizia Giudiziaria nel piu` volte citato verbale
> prot.n.112/00 del 19.4.2000 non possano integrare un ograve ed accertato
> pericolo alla moralita` pubblicao, come era stato invece ritenuto dal 
> Sindaco,
> sicche` il ricorso deve essere accolto, con conseguente annullamento degli 
> atti
> con esso impugnati.
> Nei confronti di tali motivazioni il Comune appellante ha svolto una 
> articolata
> censura con la quale ha posto in evidenza come dagli atti di accertamento
> posti a fondamento dei provvedimenti impugnati risultasse ben chiaro che 
> nel
> locale in questione si svolgessero spettacoli ed attivita` pericolose per 
> la
> pubblica moralita`.
> La tesi dell'appellante va condivisa.
> Il TAR, infatti, come si e` visto, senza poter contestare il 
> opalpeggiamentoo
> delle cubiste da parte degli avventori, accertato da personale militare in 
> abiti
> civili, ha ritenuto decisivo che il rapporto dei carabinieri fosse privo 
> odi
> qualsiasi specificazione in merito alla natura di tali palpeggiamentio, 
> non
> essendosi precisato ose si trattasse di toccamenti direttamente attinenti 
> alla
> sfera sessuale o comunque costituenti atti oscenio.
> Con riguardo al verbale della polizia giudiziaria, il TAR ha rilevato che 
> lo
> stesso: o si limita infatti ad affermare che le ballerine consentivano 
> agli
> avventori d'infilare nel perizoma delle banconote (e non delle monete; la
> differenza non e` irrilevante) fac-simile da un dollaro, senza fare alcuna
> menzione di toccamenti anomalio.
> Il Collegio e` dell'avviso che quanto verificato dalle Forze dell'ordine, 
> in
> atti pubblici facenti fede fino a querela di falso, non richiedesse 
> ulteriori
> approfondimenti e che la descrizione dei fatti fosse estremamente 
> eloquente
> sul tipo di spettacolo offerto e di attivita` praticate nel locale.
> Ne` tale conclusione puo` ritenersi contraddetta dalla circostanza che il
> procedimento penale avviato nei confronti dell'appellato, indagato per il 
> reato
> di cui all'art. 528 c.p., sia stato archiviato. La richiesta di 
> archiviazione
> afferma il fatto che oera del tutto chiaro al pubblico che all'interno del 
> locale
> vi sarebbero state rappresentazioni hard di vario genere (cosa resa del 
> resto
> abbastanza palese anche dall'insegna stessa del locale)o. Il magistrato
> penale, dunque, lungi dal negare la materialita` dei fatti, ha escluso la
> punibilita` del comportamento in quanto inidoneo a recare offesa al pudore 
> di
> persone che volontariamente intendono assistere agli spettacoli in 
> questione, e
> cio` in applicazione estensiva del principio fissato dalla legge n. 355 
> del 1975
> che esonera da responsabilita` i rivenditori di pubblicazioni oscene.
> La sentenza impugnata, pertanto, risulta erronea nella parte in cui 
> esclude il
> presupposto di fatto su cui si sono basati i provvedimenti impugnati.
> Ma l'avviso dei primi giudici neppure e` condivisibile nelle proposizioni 
> sulla
> pretesa irragionevolezza dell'apprezzamento discrezionale  con il quale il
> Comune ha ritenuto la sussistenza nella specie del pericolo per la 
> moralita`
> pubblica.
> Secondo la sentenza appellata, il comune senso del pudore e la moralita`
> sessuale del Paese hanno subito importanti mutamenti, di cui sono
> testimonianza manifestazioni e spettacoli, anche televisivi, e cio` 
> imporrebbe
> all'Amministrazione di considerare odel tutto normaleo spettacoli ed 
> attivita`
> del tipo qui in contestazione.
> A tale riguardo va pero` osservato che un qualche profilo di 
> irragionevolezza
> della valutazione dell'Amministrazione avrebbe potuto ravvisarsi se si 
> fosse
> provato che nel locale  si svolgevano soltanto comuni esibizioni di 
> ballerine,
> sia pure in numeri di intonazione erotica, ma rispetto ai quali il 
> frequentatore
> del locale conservava il ruolo di spettatore; lo stesso giudizio di 
> vistosa
> illogicita`, invece, non puo` esprimersi alla stregua dei fatti accertati, 
> consistenti
> nella promozione del coinvolgimento dello spettatore in gesti e
> comportamenti afferenti alla sfera sessuale, che non e` interesse della
> collettivita` sottrarre ad un giusto  costume di riserbo e di rispetto.
> L'appello va dunque accolto, e la conseguente riforma della sentenza
> impugnata investe anche il capo relativo alla  condanna del Comune al
> risarcimento del danno ed alle spese del giudizio di primo grado.
> La parte appellata ha proposto appello incidentale  avverso la statuizione
> relativa alla improcedibilita` del ricorso n. 1000 del 1999, con il quale 
> si era
> chiesto l'annullamento dei provvedimenti del Comune di Porto Recanati in
> data 4.10.1999 e 11 ottobre 1999 concernenti, rispettivamente, il mancato
> accoglimento dell'istanza di rilascio della licenza per lo svolgimento di
> trattenimenti danzanti e la revoca dell'agibilita` dei locali, nonche` il
> provvedimento del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Macerata in
> data 7.10.1999 prot. n.14613, con il quale e` stato comunicato che il 
> certificato
> di prevenzione incendi rilasciato il 6.11.1998 alla societa` Nausicaa 
> perde la
> sua validita`.
> Il TAR ha ravvisato la sopravvenuta carenza d'interesse, stante 
> l'intervenuta
> revoca degli atti impugnati, la quale esclude che il ricorrente possa 
> conseguire
> alcun vantaggio dalla prosecuzione del giudizio.
> L'appellante ha dedotto che l'interesse alla pronuncia nel merito della
> domanda doveva ritenersi persistente anche a seguito dell'annullamento in
> autotutela degli atti impugnati, potendo derivare dall'accoglimento delle
> censure il ristoro dei danni subiti nel periodo di chiusura del locale.
> La tesi dell'appellante incidentale, pur condivisibile in linea teorica,
> non puo` condurre all'accoglimento del gravame.
> Va tenuto presente che la sentenza impugnata (pag. 16) reca la seguente
> affermazione: oNessun illecito esercizio della funzione pubblica e` invece
> ravvisabile in relazione ai provvedimenti impugnati con il ricorso n.1000 
> del
> 1999 (poi revocati dal Comune di Porto Recanati, con conseguente
> declaratoria d'improcedibilita` del ricorso) poiche` la chiusura del 
> locale
> risulta comunque giustificata da alcune difformita` alle norme di 
> prevenzione
> incendi riscontrate dal Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Macerata,
> alle quali il gestore del locale ha successivamente posto rimedio.o.
> E' agevole notare che, ad onta della dichiarazione di improcedibilita` del
> ricorso n. 1000 del 1999, i primi giudici hanno pronunciato la sostanziale
> infondatezza del gravame, ma le riferite proposizioni non sono state 
> oggetto
> di contestazione da parte dell'appellante, che si e` limitato a sostenere 
> il
> proprio interesse ad una pronuncia nel merito.
> L'appello incidentale, dunque, va rigettato.
> Sussistono, tuttavia, valide ragioni per disporre la compensazione tra le
> parti delle spese di lite
>
> P.Q.M.
>
> Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, accoglie
> l'appello in epigrafe, e per l'effetto, in riforma della sentenza 
> appellata,
> rigetta i ricorsi di primo grado;
> dispone la compensazione delle spese;
> ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorita` 
> Amministrativa.
> Cosi` deciso in Roma, nella  camera di consiglio del 20 novembre 2007 con
> l'intervento dei magistrati:
> Emidio Frascione Presidente
> Chiarenza Millemaggi Cogliani Consigliere
> Claudio Marchitiello Consigliere
> Marzio Branca Consigliere est.
> Aniello Cerreto Consigliere
> L'ESTENSORE    IL PRESIDENTE
> F.to Marzio Branca   F.to Emidio Frascione
>
> IL SEGRETARIO
> F.to Gaetano Navarra
>
> DEPOSITATA IN SEGRETERIA
> 04/03/08
> (Art. 55 L. 27/4/1982, n. 186)
> IL DIRIGENTE
> F.to Antonio Natale
>
> ----------------[finisce]---------------------------------------------------
>
>


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