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Re: Tabelle alcometriche

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  Sujet:   Re: Tabelle alcometriche  
 De: fioda...@tin.it (Marco Fivizzani)
 Groupes: it.discussioni.commercialisti
 Organisation: TIN.IT (http://www.tin.it)
 Date: 06. Oct 2008, 12:05:19
 References: 1 2
> Secondo qualcuno il fatto che in un locale ci sia o meno
> "intrattenimento" dipende da vari fattori; se, ad esempio, si paga la
> SIAE perchè c'è una TV o una radio, oppure se ci sono dei videopoker o
> videogiochi vari, potrebbe essere qualificato "intrattenimento" e
> soggiacere all'obbligo.
> E siccome questa interpretazione potrebbe anche trovare concorde
> qualche addetto ai controlli....
>

Roma, 25 settembre 2008










TABELLE ALCOL, LA FIPE SCRIVE A MARONI







A due giorni dall'obbligo di esposizione delle tabelle contenenti le 
indicazioni sui tassi alcolemici, è ancora forte le confusione su quali 
locali debbono adeguarsi a questa normativa.

Il decreto ministeriale con cui sono state emanate le tabelle fa infatti 
riferimento all'articolo 6 della legge 160/2007 dove si parla esplicitamente 
di locali "ove si svolgono con qualsiasi modalità ed in qualsiasi orario, 
spettacoli o altre forme di intrattenimento congiuntamente all'attività di 
somministrazione di bevande alcoliche".

Nei fatti però si continuano a citare tipologie di pubblico esercizio che 
non rientrerebbero nell'obbligo. La Fipe ha ritenuto opportuno chiedere
un'ulteriore 
precisazione direttamente al ministero dell'Interno. Ha preso carta e penna 
e si è rivolta al ministro Maroni, affinché possa essere definito meglio il 
termine di intrattenimento. In assenza di prese di posizione ufficiali da 
parte dei Ministeri competenti, secondo Fipe per intrattenimento sono da 
considerare quelle attività effettuate nei pubblici esercizi per le quali 
deve essere rilasciata la licenza prevista dal coordinato disposto dell'articolo 
69 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con Regio 
Decereto 18 giugno 1931 n. 773 con l'articolo 124 del regolamento di 
attuazione del Testo Unico, approvato con Regio Decreto 6 maggio 1940 n. 635 
che impone il rilascio di tale licenza per qualsiasi specie di spettacolo 
organizzato nei pubblici esercizi. Pertanto sono soggetti a dotarsi delle 
tabelle tutti i locali dove si effettuano le attività per le quali deve 
essere richiesta la licenza del citato articolo 69.

Non è soggetto al rilascio di tale licenza la detenzione di apparecchi 
televisivi, radiofonici, di filodiffusione, di intrattenimento quali i 
videogiochi, i biliardi, nonché i riproduttori di cd non serviti da un dj.

Riguardo ai televisori, si precisa che occorre la licenza prevista dagli 
articoli 68 o 69 del Tulps solo nel caso in cui le sedie del locale siano 
disposte a platea e/o si paghi un biglietto di ingresso per assistere allo 
spettacolo.


DateSujet  Auteur
01.01.
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