Re: Matrimonio, moglie e decreto Bersani
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it.diritto.assicurazioni ]
>Spiacente ma per il rilascio dell'attestato di rischio è necessaria
>un'annualità assicurativa per Legge dello Stato.
>La famosa Legge Bersani consente di recuperare la classe migliore ***
>maturata *** all'interno del nucleo familiare e non quella in corso. Tua
>moglie, ad oggi, non ha manturato nulla.
Come ho scritto, personalmente tendo a darne un'interpretazione
diversa.
Il requisito della Bersani è che si possa godere di una classe
agevolata a condizione che al momento della richiesta in famiglia già
esista un veicolo della medesima tipologia. L'intenzione del
legislatore va letta come "puoi duplicare la classe che in famiglia
hanno già", il che è esattamente lo spirito della norma.
Dopodichè la legge, che come sappiamo è scritta male e poco risponde
al mondo reale delle assicurazioni, cerca di risolvere un problema di
natura amministrativa e se ne esce con uno svarione.
Il problema è dato dal fatto che la classe di merito è suscettibile di
variazione nel corso dell'annualità (è questo il suo scopo), per cui
può essere definitivamente determinata solo quella del periodo di
assicurazione precedente. Dice allora la legge di riferirsi
"all'ultimo attestato di rischio conseguito sul veicolo già
assicurato".
Il legilslatore avrà pensato che esistono solo due casi di
indisponibilità di un precedente attestato: ove effettivamente il
documento non sia stato mai presentato, e le nuove immatricolazioni o
volture.
Nel primo caso la classe è la CU18 e a nessuno interessa duplicarla.
Nel secondo è la CU14, e allora duplicarla è inutile.
Suppone sempre il legislatore che ove la "Bersani" sia conveniente la
classe CU del veicolo già in possesso della famiglia è sempre migliore
della 14, il che vuol dire che un precedente attestato esiste sempre.
Lo svarione sta nel fatto che questo può non essere vero.
Se in famiglia arriva un veicolo nuovo, diciamo immatricolato a Luglio
e chiamato A, e si vuole clonare la classe di una vettura che esiste
già (chiamiamola B) e che è stata comperata a Gennaio sostituendone
una vecchia che è andata allo sfascio (chiamiamola C), non si potrà
mai avere nella mani l'attestato con la targa di B per adoperarlo su
A.
Mentre la legge, presa alla lettera, questo pretenderebbe pur volendo
in realtà dire un'altra cosa.
Le regole assuntive date dalla mia direzione, che come tutte le altre
ha presentato il fascicolo all'ISVAP e non ha avuto rilievi di sorta,
sono di prendere come valido l'attestato precedente che pur si
riferisce ad un veicolo diverso (C), perchè è stato questo a fornire
la base di calcolo per la classe con cui B ha iniziato l'annualità in
corso.
Nel caso che ci viene proposto nel post originale, la moglie ha
conseguito la classe avendone pieno titolo. E se la legge non fosse
cretina (bastava scrivere "classe iniziale dell'annualità" invece di
tirare in ballo l'attestato) avrebbe già risolto.
In un caso precedente, gli assuntori della direzione hanno
interpretato così.
A.L.

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