INVESTIMENTI IN CESSIONE CREDITI
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Sujet: INVESTIMENTI IN CESSIONE CREDITI
De: avvocatowilliamco...@alice.it (Avvocato Cohen)
Groupes: it.economia.fondicomuni
Organisation: Matrix
Date: 13. Apr 2008, 17:36:24
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INTERESSANTE OPPORTUNITA DI INVESTIMENTO IN CESSIONE DEL CREDITO
CON INTERFINANZ AG
Cessione civilistica del credito
Cessione civilistica del credito
Della cessione dei crediti
(vedere anche Legge 21 febbraio 1991, n. 52, Leggi Speciali,
Factoring.
Art. 1260 Cedibilità dei crediti
Il creditore può trasferire a titolo oneroso o gratuito il suo
credito (1198) anche senza il consenso del debitore, purché il
credito non abbia carattere strettamente personale o il
trasferimento non sia vietato dalla legge (323, 447, 1823).
Le parti possono escludere la cedibilità del credito; ma il
patto non è opponibile al cessionario, se non si prova che egli
lo conosceva al tempo della cessione.
Art. 1261 Divieti di cessione
I magistrati dell'ordine giudiziario, i funzionari delle
cancellerie e segreterie giudiziarie, gli ufficiali giudiziari,
gli avvocati, i procuratori, i patrocinatori e i notai non
possono, neppure per interposta persona, rendersi cessionari di
diritti sui quali è sorta contestazione davanti l'autorità
giudiziaria di cui fanno parte o nella cui giurisdizione
esercitano le loro funzioni, sotto pena di nullità e dei danni
(1421 e seguenti, 2043).
La disposizione del comma precedente non si applica alle
cessioni di azioni ereditarie tra coeredi, ne a quelle fatte in
pagamento di debiti o per difesa di beni posseduti dal
cessionario.
Art. 1262 Documenti probatori del credito
Il cedente deve consegnare al cessionario i documenti probatori
del credito che sono in suo possesso.
Se è stata ceduta solo una parte del credito, il cedente è
tenuto a dare al cessionario una copia autentica (2703) dei
documenti.
Art. 1263 Accessori del credito
Per effetto della cessione, il credito è trasferito al
cessionario con i privilegi, con le garanzie personali e reali
(2843) e con gli altri accessori.
Il cedente non può trasferire al cessionario, senza il consenso
del costituente, il possesso della cosa ricevuta in pegno; in
caso di dissenso, il cedente rimane custode del pegno (1204).
Salvo patto contrario, la cessione non comprende. i frutti
scaduti (820 e seguente).
Art. 1264 Efficacia della cessione riguardo al debitore ceduto
La cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando
questi l'ha accettata o quando gli è stata notificata (967-2,
1248, 1407-1, 2914).
Tuttavia, anche prima della notificazione, il debitore che paga
al cedente non è liberato, se il cessionario prova che il
debitore medesimo era a conoscenza dell'avvenuta cessione (1978,
2559).
Art. 1265 Efficacia della cessione riguardo ai terzi
Se il medesimo credito ha formato oggetto di più cessioni a
persone diverse, prevale la cessione notificata (Cod. Proc. Civ.
137) per prima al debitore, o quella che è stata prima accettata
dal debitore con atto di data certa (2704), ancorché essa sia di
data posteriore (2559).
La stessa norma si osserva quando il credito ha formato oggetto
di costituzione di usufrutto o di pegno (1978, 2914).
Art. 1266 Obbligo di garanzia del cedente
Quando la cessione è a titolo oneroso, il cedente è tenuto a
garantire l'esistenza del credito al tempo della cessione. La
garanzia può essere esclusa per patto, ma il cedente resta
sempre obbligato per il fatto proprio.
Se la cessione è a titolo gratuito, la garanzia è dovuta solo
nei casi e nei limiti in cui la legge pone a carico del donante
la garanzia per l'evizione (797).
Art. 1267 Garanzia della solvenza del debitore
Il cedente non risponde della solvenza del debitore, salvo che
ne abbia assunto la garanzia (2255). In questo caso egli
risponde nei limiti di quanto ha ricevuto, deve inoltre
corrispondere gli interessi, rimborsare le spese della cessione
e quelle che il cessionario abbia sopportate per escutere il
debitore, è risarcire il danno. Ogni patto diretto ad aggravare
la responsabilità del cedente è senza effetto (1421 e seguente).
Quando il cedente ha garantito la solvenza del debitore, la
garanzia cessa, se la mancata realizzazione del credito per
insolvenza del debitore è dipesa da negligenza del cessionario
nell'iniziare o nel proseguire le istanze contro il debitore
stesso (1198).
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