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INVESTIMENTI IN CESSIONE CREDITI

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  Sujet:   INVESTIMENTI IN CESSIONE CREDITI  
 De: avvocatowilliamco...@alice.it (Avvocato Cohen)
 Groupes: it.economia.fondicomuni
 Organisation: Matrix
 Date: 13. Apr 2008, 17:36:24
INTERESSANTE OPPORTUNITA DI INVESTIMENTO IN CESSIONE DEL CREDITO 
CON INTERFINANZ AG

Cessione civilistica del credito 

Cessione civilistica del credito 

Della cessione dei crediti 

(vedere anche Legge 21 febbraio 1991, n. 52, Leggi Speciali, 
Factoring. 

Art. 1260 Cedibilità dei crediti 

Il creditore può trasferire a titolo oneroso o gratuito il suo 
credito (1198) anche senza il consenso del debitore, purché il 
credito non abbia carattere strettamente personale o il 
trasferimento non sia vietato dalla legge (323, 447, 1823). 

Le parti possono escludere la cedibilità del credito; ma il 
patto non è opponibile al cessionario, se non si prova che egli 
lo conosceva al tempo della cessione. 

Art. 1261 Divieti di cessione 

I magistrati dell'ordine giudiziario, i funzionari delle 
cancellerie e segreterie giudiziarie, gli ufficiali giudiziari, 
gli avvocati, i procuratori, i patrocinatori e i notai non 
possono, neppure per interposta persona, rendersi cessionari di 
diritti sui quali è sorta contestazione davanti l'autorità 
giudiziaria di cui fanno parte o nella cui giurisdizione 
esercitano le loro funzioni, sotto pena di nullità e dei danni 
(1421 e seguenti, 2043). 

La disposizione del comma precedente non si applica alle 
cessioni di azioni ereditarie tra coeredi, ne a quelle fatte in 
pagamento di debiti o per difesa di beni posseduti dal 
cessionario. 

Art. 1262 Documenti probatori del credito 

Il cedente deve consegnare al cessionario i documenti probatori 
del credito che sono in suo possesso. 

Se è stata ceduta solo una parte del credito, il cedente è 
tenuto a dare al cessionario una copia autentica (2703) dei 
documenti. 

Art. 1263 Accessori del credito 

Per effetto della cessione, il credito è trasferito al 
cessionario con i privilegi, con le garanzie personali e reali 
(2843) e con gli altri accessori. 

Il cedente non può trasferire al cessionario, senza il consenso 
del costituente, il possesso della cosa ricevuta in pegno; in 
caso di dissenso, il cedente rimane custode del pegno (1204). 

Salvo patto contrario, la cessione non comprende. i frutti 
scaduti (820 e seguente). 

Art. 1264 Efficacia della cessione riguardo al debitore ceduto 

La cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando 
questi l'ha accettata o quando gli è stata notificata (967-2, 
1248, 1407-1, 2914). 

Tuttavia, anche prima della notificazione, il debitore che paga 
al cedente non è liberato, se il cessionario prova che il 
debitore medesimo era a conoscenza dell'avvenuta cessione (1978, 
2559). 

Art. 1265 Efficacia della cessione riguardo ai terzi 

Se il medesimo credito ha formato oggetto di più cessioni a 
persone diverse, prevale la cessione notificata (Cod. Proc. Civ. 
137) per prima al debitore, o quella che è stata prima accettata 
dal debitore con atto di data certa (2704), ancorché essa sia di 
data posteriore (2559). 

La stessa norma si osserva quando il credito ha formato oggetto 
di costituzione di usufrutto o di pegno (1978, 2914). 

Art. 1266 Obbligo di garanzia del cedente 

Quando la cessione è a titolo oneroso, il cedente è tenuto a 
garantire l'esistenza del credito al tempo della cessione. La 
garanzia può essere esclusa per patto, ma il cedente resta 
sempre obbligato per il fatto proprio. 

Se la cessione è a titolo gratuito, la garanzia è dovuta solo 
nei casi e nei limiti in cui la legge pone a carico del donante 
la garanzia per l'evizione (797). 

Art. 1267 Garanzia della solvenza del debitore 

Il cedente non risponde della solvenza del debitore, salvo che 
ne abbia assunto la garanzia (2255). In questo caso egli 
risponde nei limiti di quanto ha ricevuto, deve inoltre 
corrispondere gli interessi, rimborsare le spese della cessione 
e quelle che il cessionario abbia sopportate per escutere il 
debitore, è risarcire il danno. Ogni patto diretto ad aggravare 
la responsabilità del cedente è senza effetto (1421 e seguente). 

Quando il cedente ha garantito la solvenza del debitore, la 
garanzia cessa, se la mancata realizzazione del credito per 
insolvenza del debitore è dipesa da negligenza del cessionario 
nell'iniziare o nel proseguire le istanze contro il debitore 
stesso (1198).
-- 
Postato da Alice Newsgroup: lo usi da web ma con le funzioni del newsreader
http://newsgroup.alice.it
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01.01.
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