Il testo definitivamente approvato al senato, nella seduta del 22 luglio, è
il seguente.
1. Salvi i casi previsti dagli articoli 90 e 96 della Costituzione, i
processi penali nei confronti dei soggetti che rivestono la qualità di
Presidente della Repubblica, di Presidente del Senato della Repubblica, di
Presidente della Camera dei deputati e di Presidente del Consiglio dei
ministri sono sospesi dalla data di assunzione e fino alla cessazione della
carica o della funzione. La sospensione si applica anche ai processi penali
per fatti antecedenti l'assunzione della carica o della funzione.
2. L'imputato o il suo difensore munito di procura speciale può
rinunciare in ogni momento alla sospensione.
3. La sospensione non impedisce al giudice, ove ne ricorrano i
presupposti, di provvedere, ai sensi degli articoli 392 e 467 del codice di
procedura penale, per l'assunzione delle prove non rinviabili.
4. Si applicano le disposizioni dell'articolo 159 del codice penale.
5. La sospensione opera per l'intera durata della carica o della
funzione e non è reiterabile, salvo il caso di nuova nomina nel corso della
stessa legislatura né si applica in caso di successiva investitura in altra
delle cariche o delle funzioni.
6. Nel caso di sospensione, non si applica la disposizione dell'articolo
75, comma 3, del codice di procedura penale. Quando la parte civile
trasferisce l'azione in sede civile, i termini per comparire, di cui
all'articolo
163-bis del codice di procedura civile, sono ridotti alla metà, e il giudice
fissa l'ordine di trattazione delle cause dando precedenza al processo
relativo all'azione trasferita.
7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai
processi penali in corso, in ogni fase, stato o grado, alla data di entrata
in vigore della presente legge.
8. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Alcune prime minime riflessioni, suscettibili di ampliamenti e sviluppi.
1) A norma del comma 1, sono fatti salvi i casi di cui agli artt. 90 e 96
della costituzione; in tali casi cioè la sospensione non si verifica.
L'art. 90, che si riferisce al Presidente della Repubblica, prevede la
possibilità di procedere nei confronti del Presidente della Repubblica per i
reati di altro tradimento e di attentato alla costituzione, commessi
nell'esrcizio delle sue funzioni.
L'art. 96 dice così: il Presidente del Consiglio ed i Ministri, anche se
cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio
delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del
Senato della Repubblica o della Camera dei deputati, secondo le norme
stabilite con legge costituzionale.
Ne deriva che la sospensione, quanto al capo del governo, vale solo pe i
reati commessi al di fuori dell'esercizio delle sue funzioni.
2) La sospensione (secondo quanto peraltro esplicitamente si desume dal
comma 7) non si applica solo ai processi già pendenti al momento
dell'entrata in vigore, ma anche a quelli successivi a tale momento.
Inoltre, la sospensione (nel silenzio della legge) non si applica solo ai
fatti commessi anteriormente all'assunzione della carica, ma anche a quelli
commessi successivamente.
In sostanza, se una delle persone investite di alta carica commette in
futuro qualsiasi reato comune, non potrà comunque essere processata fino al
momento in cui decada dalla carica e già prima di commetterlo essa saprà che
fino a quel momento non potrà essere giudicata.
In sostanza, con l'elezione all'alta carica in sé è automaticamente concessa
una temporanea immunità (relativamente ai reati comuni) anche per il futuro.
3) La legge non esclude la possibilità che la posizione del soggetto
investito da alta carica sia stralciata dal procedimento anche contro altri
coimputati. In sostanza, sospeso il processo solo nei confronti dell'alta
carica, il processo nei confronti dei coimputati potrà procedere e potrà
concludersi anche con condanna.
Conseguentemente, potrebbe accadere ad esempio che un tizio sia condannato
per essersi fatto corrompere dal soggetto investito da alta carica ma
quest'ultimo, fino alla cessazione dalla medesima, non potrebbe essere
processato, seppur pubblicamente sputtanato.
4) La sospensione comporta la sospensione dei termini di precrizione,
tuttavia solo nei confronti del soggetto a favore del quale la sospensione
del processo è disposta, non anche nei confronti dei coimputati.
5) Non mi sembra molto chiaro il disposto del quinto comma. Il fatto che la
sospensione *non è reiterabile* mi sembra significhi che, ad esempio, il
Berlusconi, nel caso di nuove elezioni, non potrebbe più beneficiare della
sospensione per i medesimi processi già in precedenza sospesi, anche se
venisse nuovamente ad assumere la medesima carica. Se invece, sempre nella
medesima legislatura, egli decade dalla carica e successivamente la riassume
(è il caso della crisi di governo successivamente superata) la sospensione
riprende.