accès aux groupes de discussion, consultation et publication d'articles, recherche de "newsgroups"...
membres, identifiez-vous
é-mail Mot de passe
nouveau ? mot de passe oublié ?
Chargement... Chargement en cours...

Groupes français belges canadiens suisses internationaux Nétiquette
Échangez opinions et commentaires dans les forums de discussion.

Lodo Alfano

 [  Nouvelle Discussion Nouvelle discussion  |  Répondre au groupe Répondre au groupe  |  it.discussioni.giustizia ] 

Retour : Accueil du site it discussioni giustizia  


  Sujet:   Lodo Alfano  
 De: salg...@gmail.com (Salgiar)
 Groupes: it.discussioni.giustizia
 Organisation: TIN.IT (http://www.tin.it)
 Date: 23. Jul 2008, 19:21:27
Il testo definitivamente approvato al senato, nella seduta del 22 luglio, è 
il seguente.

    1. Salvi i casi previsti dagli articoli 90 e 96 della Costituzione, i 
processi penali nei confronti dei soggetti che rivestono la qualità di 
Presidente della Repubblica, di Presidente del Senato della Repubblica, di 
Presidente della Camera dei deputati e di Presidente del Consiglio dei 
ministri sono sospesi dalla data di assunzione e fino alla cessazione della 
carica o della funzione. La sospensione si applica anche ai processi penali 
per fatti antecedenti l'assunzione della carica o della funzione.
    2. L'imputato o il suo difensore munito di procura speciale può 
rinunciare in ogni momento alla sospensione.
    3. La sospensione non impedisce al giudice, ove ne ricorrano i 
presupposti, di provvedere, ai sensi degli articoli 392 e 467 del codice di 
procedura penale, per l'assunzione delle prove non rinviabili.
    4. Si applicano le disposizioni dell'articolo 159 del codice penale.
    5. La sospensione opera per l'intera durata della carica o della 
funzione e non è reiterabile, salvo il caso di nuova nomina nel corso della 
stessa legislatura né si applica in caso di successiva investitura in altra 
delle cariche o delle funzioni.
    6. Nel caso di sospensione, non si applica la disposizione dell'articolo 
75, comma 3, del codice di procedura penale. Quando la parte civile 
trasferisce l'azione in sede civile, i termini per comparire, di cui
all'articolo 
163-bis del codice di procedura civile, sono ridotti alla metà, e il giudice 
fissa l'ordine di trattazione delle cause dando precedenza al processo 
relativo all'azione trasferita.
    7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai 
processi penali in corso, in ogni fase, stato o grado, alla data di entrata 
in vigore della presente legge.
    8. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della 
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


Alcune prime minime riflessioni, suscettibili di ampliamenti e sviluppi.

1) A norma del comma 1, sono fatti salvi i casi di cui agli artt. 90 e 96 
della costituzione; in tali casi cioè la sospensione non si verifica.
L'art. 90, che si riferisce al Presidente della Repubblica, prevede la 
possibilità di procedere nei confronti del Presidente della Repubblica per i 
reati di altro tradimento e di attentato alla costituzione, commessi 
nell'esrcizio delle sue funzioni.
L'art. 96 dice così: il Presidente del Consiglio ed i Ministri, anche se 
cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio 
delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del 
Senato della Repubblica o della Camera dei deputati, secondo le norme 
stabilite con legge costituzionale.
Ne deriva che la sospensione, quanto al  capo del governo, vale solo pe i 
reati commessi al di fuori dell'esercizio delle sue funzioni.

2) La sospensione (secondo quanto peraltro esplicitamente si desume dal 
comma 7) non si applica solo ai processi già pendenti al momento 
dell'entrata in vigore, ma anche a quelli successivi a tale momento.
Inoltre, la sospensione (nel silenzio della legge) non si applica solo ai 
fatti commessi anteriormente all'assunzione della carica, ma anche a quelli 
commessi successivamente.
In sostanza, se una delle persone investite di alta carica commette in 
futuro qualsiasi reato comune, non potrà comunque essere processata fino al 
momento in cui decada dalla carica e già prima di commetterlo essa saprà che 
fino a quel momento non potrà essere giudicata.
In sostanza, con l'elezione all'alta carica in sé è automaticamente concessa 
una temporanea immunità (relativamente ai reati comuni) anche per il futuro.

3) La legge non esclude la possibilità che la posizione del soggetto 
investito da alta carica sia stralciata dal procedimento anche contro altri 
coimputati. In sostanza, sospeso il processo solo nei confronti dell'alta 
carica, il processo nei confronti dei coimputati potrà procedere e potrà 
concludersi anche con condanna.
Conseguentemente, potrebbe accadere ad esempio che un tizio sia condannato 
per essersi fatto corrompere dal soggetto investito da alta carica ma 
quest'ultimo, fino alla cessazione dalla medesima, non potrebbe essere 
processato, seppur pubblicamente sputtanato.

4) La sospensione comporta la sospensione dei termini di precrizione, 
tuttavia solo nei confronti del soggetto a favore del quale la sospensione 
del processo è disposta, non anche nei confronti dei coimputati.

5) Non mi sembra molto chiaro il disposto del quinto comma. Il fatto che la 
sospensione *non è reiterabile* mi sembra significhi che, ad esempio, il 
Berlusconi, nel caso di nuove elezioni, non potrebbe più beneficiare della 
sospensione per i medesimi processi già in precedenza sospesi, anche se 
venisse nuovamente ad assumere la medesima carica. Se invece, sempre nella 
medesima legislatura, egli decade dalla carica e successivamente la riassume 
(è il caso della crisi di governo successivamente superata) la sospensione 
riprende.


DateSujet  Auteur
23.07.
*   Lodo Alfano
Salgiar
23.07.
+- Re: Lodo Alfano
Giuseppe
24.07.
`* Re: Lodo Alfano
Gordon Comstock
24.07.
 `* Re: Lodo Alfano
Salgiar
24.07.
  `- Re: Lodo Alfano
Gordon Comstock
Groups Explorer contact votre avis comment ça marche? rechercher un groupe suggérer un groupe abuse accueil du site   Imprimer cette page   Envoyer cette page à un(e) ami(e)