Escludendo ogni possibilità di strumentale propaganda politica, vorrei
avviare un punto di discussione sulle proposte di modifica al codice di
procedura penale, al fine di sveltirlo, renderlo efficiente, rispondente
cioè all'esigenza di ragionevole durata del processo.
Ciò potrebbe servire da spunto per una riforma, poiché penso (o almeno
spero) che qualche parlamentare (o almeno qualcuno del suo entourage) ci
legga.
Che ne pensate?
Ad esempio, con riguardo al secondo grado di giudizio, che è quello in cui,
quasi per legge di natura, si verifica la maggior parte delle prescrizioni:
Proposta 1 - Rendere l'udienza facoltativa, cioè a richiesta di parte.
Come è noto, nella quasi totalità dei casi tutto, in punto di raccolta delle
prove, è stato già fatto in primo grado e l'udienza di appello, quasi
sempre, si riduce ad un semplice *mi riporto ai motivi*.
Pertanto, in buona parte dei casi l'udienza è, per i dfensori, una inutile
(ma purtroppo necessaria) perdita di tempo.
D'altronde la bontà di un appello si vede solo da quello che è scritto
nell'atto di impugnazione, non dalle parole pronunciate in udienza.
Ovviamente, ciò dovrebbe comportare un aumento della tarifa per la redazione
dell'atto di impuganzione, pari a quanto oggi previsto per la partecipazione
all'udienza.
Con questa modifica, il tutto dovrebbe procedere così:
1) atto di impugnazione
2) comunicazione dello stesso allla procura generale
3) conclusioni scritte da parte del PG, entro termini precisi
4) sentenza de plano, veloce veloce, e notifica della stessa alle parti (PG
e, anche per conto dell'imputato, difensore)
5) con eccezione per il caso in cui la corte ritenesse necessarie altre
prove, nel qual caso fisserebbe un'udienza per l'assunzione delle stesse e
tutto proseguirebbe come adesso.
Sempre con la possibilità, da parte dell'appellante, di chiedere nell'atto
di appello la celebrazione dell'udienza; ed allora tutto procederebbe per
come è adesso (nel qual caso l'aumento di tariffa per l'atto di appello non
vi sarebbe, ma verrebbe conteggiata a parte la partecipazione all'udienza)
Ciò quantomeno per i processi non particolarmente gravi, escludendo ad
esempio quelli di corte d'assise.
Proposta 2 - Obbligo per l'appellante (ed in genere per le parti private) di
eleggere domicilio presso il difensore (e presunzione de iure in tal senso)
Come è ovvio, in appello non v'è un'esigenza di notifica del decreto di
citazione personalmente all'imputato, il quale (a differenza del primo
grado) è perfettamente a conoscenza della pendenza del giudizio, tant'è che
quasi sempre è addirittura lui stesso ad aver proposto appello per la
riforma della sentenza del primo giudice.
Altrettanto può dirsi per la parte civile.
In questo modo sarebbero scongiurati tutti quei rinvii (e sono tanti) dovuti
a mancata notifica determinata dal fatto che, dall'inizio del processo (e
cioè da anni) l'imputato ha trasferito residenza e domicio altrove; ciò
specie nel caso di imputati stranieri.
Attendo riscontri.