"Alex" <netfocus@netfocus.it> ha scritto nel messaggio
news:mQLfk.29210$Ca.15441@twister2.libero.it...
> Sapete come fare per avere il porto d'armi per difesa personale europeo?
>
> Averlo in Italia non esiste... troppo difficile...
>
> Grazie
quello europeo non esiste, ogni Paese si regola come meglio crede.
Tuttavia per avere il porto d'armi da difesa senza nessun controllo medico
e nessuna abilitazione al maneggio il mezzo c'è ... basta essere, per
esempio, magistrati.
(Persino i giudici di pace!)
L'articolo 7 della legge 21 febbraio 1990, n. 36 consente il porto d'armi,
per difesa personale, senza la licenza di cui all'articolo 42 del testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno
1931, n. 773, oltre che alle persone contemplate dall'articolo 73 del regio
decreto 6 maggio 1940, n. 635, recante regolamento di esecuzione del citato
testo unico, ai magistrati dell'ordine giudiziario, anche se temporaneamente
collocati fuori ruolo organico, e al personale dirigente e direttivo
dell'Amministrazione
penitenziaria. A norma dell'articolo 21, comma 1, della legge 21 maggio
2000, n. 205, questa disposizione si applica anche nei confronti dei
magistrati amministrativi di cui alla legge 27 aprile 1982, n. 186, nonché
ai magistrati della Corte dei conti. Analoga previsione legislativa
comprende anche i vice procuratori onorari nonché i giudici di pace.
Si può aggiungere che nel 2001 una compagine trasversale di deputati, tra
cui alcuni di coloro che volevano e tuttora vogliono il disarmo dei
cittadini presentarono un progetto di legge per estendere le succitate
disposizioni normative anche a deputati e senatori vita natural durante
anche a mandato scaduto:
PROPOSTA DI LEGGE nr. 1470 D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI
ANTONIO RUSSO, MARRAS, PANIZ, PERLINI, TARDITI, GIOACCHINO ALFANO, ANGIONI,
BAIAMONTE, BIONDI, BRICOLO, BUEMI, CAPARINI, CARDIELLO, CATANOSO, CESARO,
CIRIELLI, GIULIO CONTI, COSSA, CUCCU, DAMIANI, DEODATO, DI TEODORO, DIDONE`
, LUCIANO DUSSIN, ERCOLE, FALSITTA, DANIELE GALLI, DARIO GALLI, GAMBA, ILLY,
LUCCHESE, MARINELLO, FRANCESCA MARTINI, LUIGI MARTINI, MASINI, MILANESE,
NICOTRA, ORICCHIO, PALMA, PAROLO, PERROTTA, PISAPIA, POLLEDRI, RAISI,
RICCIUTI, RIZZI, GUIDO ROSSI, PAOLO RUSSO, SERENA, STRADELLA, STRANO,
STUCCHI, TARANTINO, VASCON, GIACOMO VENTURA, ALFREDO VITO
Modifica all'articolo 7 della legge 21 febbraio 1990, n. 36, in materia di
porto d'armi senza licenza
Presentata il 1o agosto 2001
PROPOSTA DI LEGGE
ART. 1.
1. Il comma 1 dell'articolo 7 della legge 21 febbraio 1990, n. 36 e`
sostituito dal seguente:
« 1. Ai soli fini della difesa personale e` consentito il porto d'armi senza
la licenza di cui all'articolo 42 del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, oltre che alle
persone contemplate dall'articolo 73 del regio decreto 6 maggio 1940, m.
635, recante regolamento di esecuzione del citato testo unico, ai
parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, anche
se cessati dalla carica, ai magistrati dell'ordine giudiziario, anche se
temporaneamente collocati fuori del ruolo organico, al personale dirigente e
direttivo dell'Amministrazione penitenziaria ».